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Sez. 2, Sentenza n. 894 del 13/02/1981 (Rv. 411414 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO ILLECITO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - DANNO - RISARCIMENTO - SVALUTAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NOTORIETA DEL FATTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411414-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO ILLECITO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - DANNO - RISARCIMENTO - SVALUTAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NOTORIETA DEL FATTO - SUSSISTENZA.*

Poiche l'Obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, l'adeguamento di questa all'effettivo valore monetario, in dipendenza della svalutazione verificatasi tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno, realizza sostanzialmente il petitum originario, onde puo essere invocato per la prima volta in appello ed essere compiuto dal giudice, in tale Sede, anche d'ufficio. Al riguardo non si configura ne l'Onere del creditore di fornire la prova del maggior danno ex art 1224 cod civ, vertendosi in tema di debito di valore, ne lo Obbligo del giudice di dimostrare la sussistenza e l'entita della svalutazione, trattandosi di fatto notorio. (V 2978/79, mass n 399299, sulla seconda parte; (V 689/79, mass n 396849, sulla seconda parte; (Conf 913/80, mass n 404345, sulla prima parte; (Conf 3289/79, mass n 399684, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)