Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 10/10/1970 (Rv. 347946 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CREDITO PECUNIARIO LIQUIDO ED ESIGIBILE - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL CREDITORE - CREDITO PECUNIARIO LIQUIDO ED ESIGIBILE - NECESSITA.*
Il principio posto dal terzo comma dell'art 1182 cod civ, secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, puo essere applicato solo quando l'ammontare della prestazione sia stabilito da un titolo convenzionale o giudiziale ovvero dalla legge, e si tratti di crediti liquidi ed esigibili la cui Determinazione non richieda alcuna indagine in ordine al quantum, ma possa compiersi mediante un semplice calcolo aritmetico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)