Sez. 3, Sentenza n. 1728 del 29/05/1972 (Rv. 358646 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PECUNIARI DETERMINABILI O MENO CON SEMPLICE CALCOLO - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE OVVERO A QUELLO DEL DEBITORE - RISPETTIVI FORI TERRITORIALI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PECUNIARI DETERMINABILI O MENO CON SEMPLICE CALCOLO - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE OVVERO A QUELLO DEL DEBITORE - RISPETTIVI FORI TERRITORIALI.*
La norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, secondo la quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia originariamente per oggetto una somma di denaro gia determinata nel suo ammontare ed esigibile, ma anche nei casi in cui il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere e diversi accertamenti, essendo gia noti e determinati dalle parti, dalla legge, dai contratti collettivi o dagli Usi gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Al di fuori di tale ipotesi, quando l'obbligazione, pur avendo per oggetto una somma di denaro, deve essere accertata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma del citato art 1182, secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Correlativamente, solo nella prima ipotesi la Competenza per territorio si determina a norma dell'art 20 cod proc civ; mentre nella seconda ipotesi essa e regolata in base al criterio del foro generale delle persone fisiche fissato nel precedente art 18, ovvero dal luogo ove una persona giuridica ha la sua Sede, a norma dell'art 19 dello stesso codice. (V 1189'71, mass n 351326; 1051'71, mass n 351066; 1929'70, mass n (V 347946).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)