Sez. L, Sentenza n. 22361 del 07/08/2024 (Rv. 672266-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Lavoratore - Cessione del quinto dello stipendio - Trattenimento sullo stipendio da parte del datore di lavoro di somme pari ai costi di contabilizzazione e gestione amministrativa funzionali al buon esito della cessione - Legittimità - Condizioni - Onere della prova - Riparto e contenuto. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.
Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1196, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)