Sez. L, Sentenza n. 13886 del 02/08/2012 (Rv. 623362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | CERTALEX - Referendum abrogativo dell'art. 26, secondo comma, St. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessazione dell'obbligo legale di effettuare le ritenute - Sussistenza - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eccessiva onerosità per l'azienda - Onere della prova - A carico dell'impresa - Allegazione del numero elevato dei dipendenti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI
Il referendum del 1995 abrogativo dell'art. 26, secondo comma, St. lav. e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Il datore di lavoro il quale affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento, dovendosi escludere che l'insostenibilità dell'onere possa risultare semplicemente dall'elevato numero di dipendenti dell'azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità dell'organizzazione aziendale, tenuto conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 com. 2 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)