Sez. 6, Sentenza n. 13877 del 26/03/2026 Ud. (dep. 16/04/2026) Rv. 289775-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità del concordato in appello e prosecuzione del giudizio - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento con cui la Corte di appello, dichiarato inammissibile il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, avendo lo stesso natura ordinatoria. (Fattispecie in cui la richiesta di concordato era stata dichiarata inammissibile perché tardiva).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)