Sez. U, Sentenza n. 2647 del 10/07/2025 Ud. (dep. 22/01/2026) Rv. 289005-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)