Sez. 6, Sentenza n. 838 del 12/10/1971 Ud. (dep. 09/12/1971) Rv. 119541 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DISSIMULAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA SENZA IMPIEGO DI ARTIFIZI O RAGGIRI - SUSSISTENZA DEL REATO DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA E NON DELLA TRUFFA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DISSIMULAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA SENZA IMPIEGO DI ARTIFIZI O RAGGIRI - SUSSISTENZA DEL REATO DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA E NON DELLA TRUFFA.*
Gli artifizi e i raggiri previsti dall'art 640 cod pen non consistono soltanto in una particolare sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore. Puo percio il raggiro consistere anche in una semplice menzogna, destinata a determinare nel soggetto passivo una falsa rappresentazione della realta e, quindi, a provocare una manifestazione di volonta conforme all'interesse dell'agente; e quando questo scopo sia stato conseguito l'idoneita della menzogna non puo essere posta in discussione. Sussiste invece l'ipotesi dell'art 641 cod pen soltanto quando il fine illecito viene conseguito mediante dissimulazione dello stato di insolvibilita dell'agente, la quale rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta, senza la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore la vittima. (V 117730, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)