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Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 14/01/1982 Ud. (dep. 05/06/1982) Rv. 154121 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA I REATI - DISSIMULAZIONE DELL'INSOLVENZA ATTUATA MEDIANTE RAGGIRI - REATO RAVVISABILE - TRUFFA.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154121-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA I REATI - DISSIMULAZIONE DELL'INSOLVENZA ATTUATA MEDIANTE RAGGIRI - REATO RAVVISABILE - TRUFFA.*

I delitti di truffa e insolvenza fraudolenta differiscono perché, mentre in quest'ultimo il fine illecito viene conseguito mediante la dissimulazione di una condizione vera e precisamente della insolvibilità dell'agente che rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta, nella truffa la frode viene attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore. Qualora però la dissimulazione dell'insolvenza venga attuata mediante raggiri ricorre il delitto di truffa. (Conf mass n 117730; (Conf mass n 119541; (Conf mass n 120648; (Conf mass n 135123; (Conf mass n 136849).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)