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Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Omessa indicazione della parte richiedente la notificazione - Nullità della notificazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'omessa indicazione della persona ad istanza della quale la notificazione è eseguita non rende quest'ultima nulla, ove l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)