Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545778 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Omessa indicazione della parte richiedente la notificazione - Nullità della notificazione - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'omessa indicazione della persona ad istanza della quale la notificazione è eseguita non rende quest'ultima nulla, ove l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)