Sez. 3, Sentenza n. 5476 del 26/08/1983 (Rv. 430408 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - MANCATA RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO E PRONUNCIA DI SENTENZA DI INCOMPETENZA - REGOLAMENTO AD ISTANZA DI PARTE - PROPONIBILITÀ - FUNZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - MANCATA RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO E PRONUNCIA DI SENTENZA DI INCOMPETENZA - REGOLAMENTO AD ISTANZA DI PARTE - PROPONIBILITÀ - FUNZIONE.*
Qualora il tribunale, davanti al quale la causa sia rimessa con provvedimento del pretore per ragioni di incompetenza, si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma, anziché elevare d'ufficio conflitto di Competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., pronunci sentenza d'incompetenza, tale sentenza è impugnabile dalle parti con istanza di regolamento, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., non al fine di denunciare l'eventuale errore in cui il tribunale stesso sia incorso nel non applicare il citato art. 45 cod. proc. civ., ma per conseguire dalla suprema Corte la individuazione del giudice competente a conoscere della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)