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Sez. L, Sentenza n. 8726 del 25/08/1990 (Rv. 469059 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE SENZA CONTESTUALE RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CORTE DI CASSAZIONE - POTERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469059-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE SENZA CONTESTUALE RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CORTE DI CASSAZIONE - POTERI - LIMITI.*

Nel caso in cui il tribunale, al quale la causa sia stata rimessa con una decisione sulla Competenza per valore, come tale implicante la soluzione in senso negativo della questione sulla Competenza per materia, si sia limitato a dichiararsi incompetente per materia, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione, adita in Sede di regolamento di Competenza, può solo procedere all'individuazione del giudice competente a conoscere della controversia, restando esclusa dal limitato ambito dell'istanza di regolamento la questione della erroneità della seconda delle dette decisioni in ordine alla mancata applicazione del citato art. 45 nonché in tema di disciplina delle spese processuali. (V 5753/88, mass n 460278; (V 3964/84, mass n 435940; (V 5476/83, mass n 430408).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)