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Sez. 3, Sentenza n. 3834 del 16/01/1980 Ud. (dep. 19/03/1980) Rv. 089830 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONTRAVVENZIONE ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE (ABITAZIONE PRIVA DI LICENZA DI ABITABILITÀ) - REATO PROPRIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89830-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONTRAVVENZIONE ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE (ABITAZIONE PRIVA DI LICENZA DI ABITABILITÀ) - REATO PROPRIO - CONSEGUENZE.*

La contravvenzione prevista dall'art. 221 T.U. Leggi sanitarie è reato proprio e, in quanto tale, può essere commessa solo dal proprietario dell'immobile abitato. (fattispecie relativa alla condanna di assegnatario imputato di avere abitato l'appartamento privo di licenza di abitabilità e ricorrente per Cassazione sull'assunto che il responsabile del fatto era da individuare nell'amministrazione che aveva provveduto all'assegnazione prima del rilascio della prescritta licenza). (V mass n 145999; (V mass n 128286; (Conf mass n 144718; (Conf mass n 144717).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)