Sez. 3, Sentenza n. 3834 del 16/01/1980 Ud. (dep. 19/03/1980) Rv. 089830 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONTRAVVENZIONE ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE (ABITAZIONE PRIVA DI LICENZA DI ABITABILITÀ) - REATO PROPRIO - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONTRAVVENZIONE ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE (ABITAZIONE PRIVA DI LICENZA DI ABITABILITÀ) - REATO PROPRIO - CONSEGUENZE.*
La contravvenzione prevista dall'art. 221 T.U. Leggi sanitarie è reato proprio e, in quanto tale, può essere commessa solo dal proprietario dell'immobile abitato. (fattispecie relativa alla condanna di assegnatario imputato di avere abitato l'appartamento privo di licenza di abitabilità e ricorrente per Cassazione sull'assunto che il responsabile del fatto era da individuare nell'amministrazione che aveva provveduto all'assegnazione prima del rilascio della prescritta licenza). (V mass n 145999; (V mass n 128286; (Conf mass n 144718; (Conf mass n 144717).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)