Sez. 3, Sentenza n. 3843 del 16/01/1980 Ud. (dep. 19/03/1980) Rv. 144718 - 01
SANITA PUBBLICA - IN GENERE - IGIENE DELLE ABITAZIONI - ABITAZIONE SENZA LICENZA DI ABITABILITA - REATO PROPRIO - RESPONSABILITA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO - EVENTUALE RESPONSABILITA DEI PRECEDENTI PROPRIETARI - IRRILEVANZA.*
SANITA PUBBLICA - IN GENERE - IGIENE DELLE ABITAZIONI - ABITAZIONE SENZA LICENZA DI ABITABILITA - REATO PROPRIO - RESPONSABILITA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO - EVENTUALE RESPONSABILITA DEI PRECEDENTI PROPRIETARI - IRRILEVANZA.*
L'art 221 tu leggi sanitarie prevede una ipotesi di reato proprio, essendo posto a carico solo del proprietario (e tale deve intendersi colui che lo sia all'epoca della constatazione) l'Obbligo di munirsi della licenza di abitabilita prima di abitare o far abitare l'immobile. Ne consegue che l'eventuale responsabilita altrui (nella specie: amministrazione delle poste prima, precedente proprietario poi) non esclude quella dell'attuale proprietario.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)