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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 707 del 18/01/2012 (Rv. 620382 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Attribuzione del beneficio - Presupposti - Necessità di godimento di una prestazione assistenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620382-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità superiore al settantaquattro per cento (ovvero l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)