Sez. L - , Ordinanza n. 28934 del 12/11/2018 (Rv. 651704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Attribuzione del beneficio - Ambito - Trattamento pensionistico - Assegno ordinario di invalidità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è previsto per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione e non anche in riferimento alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, di natura non pensionistica.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)