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Sez. 1, Sentenza n. 5 del 05/01/1985 (Rv. 438210 - 01)

MUTUO - IN GENERE - IRPEG ED ILOR SUGLI INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MUTUATARIO - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ INTER PARTES - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438210-01

MUTUO - IN GENERE - IRPEG ED ILOR SUGLI INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MUTUATARIO - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ INTER PARTES - ESCLUSIONE.*

La clausola del contratto di mutuo, la quale, sia pure con effetti limitati al rapporto fra le parti, ponga a carico del mutuatario quanto il mutuante sia tenuto a versare all'erario per IRPEG ed ILOR afferenti gli interessi convenuti, è nulla, ai sensi dell'art. 1418 primo comma cod. civ. e per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, atteso che il principio del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissato dalla citata norma costituzionale con immediato valore vincolante, si traduce nel divieto inderogabile per il debitore d'imposta, sia diretta che indiretta, di riversare il relativo Onere su un altro soggetto, e quindi su un patrimonio diverso da quello rispetto al quale è contemplato il prelievo fiscale. (V 6286/81, mass n 417087).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)