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Sez. U, Sentenza n. 6445 del 18/12/1985 (Rv. 443515 - 01)

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE - CLAUSOLA OBBLIGANTE IL MUTUATARIO A RIMBORSARE AL MUTUANTE LE IMPOSTE AFFERENTI GLI INTERESSI CONVENUTI - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443515-01

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE - CLAUSOLA OBBLIGANTE IL MUTUATARIO A RIMBORSARE AL MUTUANTE LE IMPOSTE AFFERENTI GLI INTERESSI CONVENUTI - VALIDITÀ.*

La clausola del contratto di mutuo, che faccia Obbligo al mutuatario di rimborso al mutuante le imposte afferenti gli interessi convenuti (nella specie, IRPEG ed ILOR), sì da garantire un determinato ammontare netto degli interessi medesimi, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), atteso che tale clausola non implica che l'imposta afferente un reddito venga corrisposta al fisco da un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a pagarla in sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di imposta, da ritenersi in via generale consentita in Mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (per finalità peculiari di singoli Tributi), e si esaurisce in un incremento dei proventi del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all'erario, senza alcun esonero né da quest'ultimo versamento, né dall'Obbligo di dichiarare all'amministrazione finanziaria il maggior reddito conseguente al rimborso di tale versamento, e di pagare le ulteriori imposte dovute sullo stesso maggior reddito. (contra 5/85, mass n 438210).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)