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Sez. L, Ordinanza n. 9516 del 11/04/2025 (Rv. 674777-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Addetti agli impianti sportivi - Iscrizione alla gestione ex ENPALS - Necessità.
Stato
decisa il 2025-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674777-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, integrato dalle disposizioni emanate con la l. n. 2388 del 1952, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS (oggi INPS) gli addetti agli impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo.

Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)