Sez. L, Sentenza n. 4408 del 06/08/1982 (Rv. 422395 - 01)
SPORT - IN GENERE - ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GENERICAMENTE SPORTIVE ANCHE SE NON ESERCITATE AL FINE DELLO SPETTACOLO - ISCRIZIONE ALL'E.N.P.A.L.S. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
SPORT - IN GENERE - ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GENERICAMENTE SPORTIVE ANCHE SE NON ESERCITATE AL FINE DELLO SPETTACOLO - ISCRIZIONE ALL'E.N.P.A.L.S. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 3 del d.l. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, integrato dalle Disposizioni emanate con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive anche se non esercitate al fine dello spettacolo. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto soggetta all'Obbligo contributivo una società che, pur avendo cessato la gestione di un ippodromo - relativamente alla quale tale Obbligo è espressamente previsto dalla norma suddetta - aveva tuttavia intrapreso quella concernente un complesso di strutture residue coordinate ed organizzate per la pratica della equitazione).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)