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Sez. 1, Sentenza n. 2448 del 15/03/1988 (Rv. 458221 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL P.M. - PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ONERE DELLA PARTE DI NOTIFICARE AL P.M. IL CORSO INTRODUTTIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458221-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL P.M. - PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ONERE DELLA PARTE DI NOTIFICARE AL P.M. IL CORSO INTRODUTTIVO - INSUSSISTENZA.*

Nel procedimento per l'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, l'intervento del pubblico ministero è assicurato dal giudice, mediante la comunicazione degli Atti, non essendo Onere della parte di notificare nei suoi confronti il ricorso introduttivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)