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Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990 (Rv. 466106 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466106-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento per l'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il ricorso per Cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice "a quo", dato che il pubblico ministero non è titolare di diritto di impugnazione (spettantegli solo nelle cause che abbia promosso od avrebbe potuto promuovere), e che la necessità del suo intervento, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ., resta assicurata dalla partecipazione al giudizio di legittimità del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. (V 2448/88, mass n 458221; (V 184/87, mass n 449952; (V 2742/85, mass n 440518).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)