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Sez. 4, Sentenza n. 1849 del 15/11/1968 Ud. (dep. 20/02/1969) Rv. 110347 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI - AMBITO DI RESPONSABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110347-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI - AMBITO DI RESPONSABILITA - FATTISPECIE.*

La predisposizione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro grava sui datori di lavoro, sui dirigenti e sui preposti nell'ambito delle relative attribuzioni. Ne consegue che destinatari della norma di cui all'art.170 d.P.R. 27 aprile 1955, n.547, (la quale impone l'uso di mezzi di sollevamento e trasporto muniti di speciali attrezzature e dispositivi idonei in caso che l'operazione di carico e scarico non possa essere compiuta a braccia) sono soltanto i datori di lavoro ed i dirigenti e giammai i preposti, i quali hanno l'unico compito di vigilare acche vengano attuate le misure di sicurezza e prevenzione predisposte non gia da essi stessi, ma dai datori di lavoro e dai dirigenti.*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 27/04/1955 num. 547 art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)