Sez. 4, Sentenza n. 5262 del 13/03/1981 Ud. (dep. 29/05/1981) Rv. 149127 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI - AMBITO DI RESPONSABILITA DEL PREPOSTO - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI - AMBITO DI RESPONSABILITA DEL PREPOSTO - FATTISPECIE.*
Il dovere di adottare le misure antinfortunistiche e di provvedere alla loro pratica attuazione incombe - ai sensi dell'art 4 DPR 27 aprile 1955 n 547 - sia ai datori di lavoro ed ai dirigenti che ai preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Consegue che destinatari della norma di cui all'art 182 DPR 27 aprile 1955 n 547 (la quale prevede la predisposizione di un servizio di segnalazioni, quando dal posto di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto non sia possibile controllare tutta la zona di Azione) sono non soltanto i datori di lavoro ed i dirigenti, ma anche i preposti, i quali non hanno soltanto l'esclusivo compito di vigilare l'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che aveva l'Obbligo di provvedere alla relativa attuazione. (V mass n 132409; (Conf mass n 146308; (Conf mass n 148035; (in genere, sui compiti del preposto, V mass n 139425; (contra mass n 110347).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)