Sez. 1, Sentenza n. 26172 del 06/12/2006 (Rv. 593840 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI
Il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, primo comma n. 2 legge fall., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il giudice delegato potesse acquisire alla massa in via amministrativa beni della società fallita assoggettati a misura di prevenzione, essendone controversa la loro destinabilità al soddisfacimento dei creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)