Sez. 2, Ordinanza n. 5138 del 27/02/2025 (Rv. 674021-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | Giudice delegato - Decreto di acquisizione - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Mezzi di impugnazione - Reclamo ex art. 26 L.F. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI
Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che - sul presupposto della reclamabilità dell'ordinanza di vendita - aveva rigettato le domande di accertamento della nullità degli atti di apprensione alla procedura di beni costituiti in fondo patrimoniale, di ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento eseguita su tali beni e di condanna al risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi).
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)