Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 09/05/2013 (Rv. 626390 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Vendita di immobile in ambito fallimentare - Prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo - Estensione ai frutti civili dell'immobile - Configurabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2812, Cod. Civ. art. 2865, Cod. Civ. art. 2885, Cod. Civ. art. 2912, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)