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Sez. 1, Sentenza n. 26520 del 12/12/2011 (Rv. 620610 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Credito fondiario - Vendita del bene in sede fallimentare - Estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili dell'immobile - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620610-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE

In tema di credito fondiario, la prelazione ipotecaria si estende ai frutti civili dell'immobile ipotecato (nella specie, canoni di locazione), anche ove il creditore, abbandonando l'esecuzione individuale, opti per la vendita del bene in sede fallimentare, in applicazione dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale dispone che il curatore fallimentare versi alla banca "le rendite degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)