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Sez. L, Sentenza n. 5121 del 17/10/1985 (Rv. 442436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA ACCORDATA PER SITUAZIONI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI, LIMITATE NEL TEMPO ED IN FORZA DI PATTUIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE ESORBITANTI DALL'ORIGINARIO CONTENUTO DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE SUCCESSIVAMENTE AL VENIR MENO DI DETTE SITUAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA ACCORDATA PER SITUAZIONI E CIRCOSTANZE PARTICOLARI, LIMITATE NEL TEMPO ED IN FORZA DI PATTUIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE ESORBITANTI DALL'ORIGINARIO CONTENUTO DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE SUCCESSIVAMENTE AL VENIR MENO DI DETTE SITUAZIONI - ESCLUSIONE.*

La maggiorazione retributiva, che venga accordata al lavoratore subordinato per situazioni e circostanze particolari, limitate nel tempo, ed in forza di pattuizioni aggiuntive specifiche ed esorbitanti dall'originario contenuto del rapporto (nella specie, incarico di corrispondente all'estero affidato provvisoriamente ad un giornalista assunto e normalmente impiegato in mansioni nell'ambito nazionale), non può essere pretesa dal medesimo dipendente dopo il venir meno di dette situazioni, e, quindi, del titolo in cui essa trova fondamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)