Sez. L, Sentenza n. 14784 del 04/06/2008 (Rv. 603540 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Corrispondente operante nell'ufficio di corrispondenza di New York - Qualifica di redattore - Disciplina collettiva di equiparazione del corrispondente al capo servizio ai fini puramente economici - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
L'interpretazione di una norma contrattuale contenuta in un contratto collettivo di diritto comune si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa applicazione. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il richiamato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che, sebbene l'art. 5 del C.C.N.G. qualificasse "redattore" il corrispondente operante nell'ufficio di corrispondenza di New York, ai fini della definizione del trattamento economico dei redattori ivi residenti dovesse essere riconosciuta l'equiparazione al "capo servizio" come indicato dall'art. 11 del medesimo contratto, avendo le parti collettive valutato che, in ragione dell'esperienza professionale occorrente e della natura della prestazione svolta, fosse congruo equiparare "quoad mercedem" il corrispondente presso taluni uffici di corrispondenza - delle principali capitali estere o grandi metropoli, come appunto New York - al capo servizio, pur senza automatica attribuzione della corrispondente qualifica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)