Sez. 1, Sentenza n. 15091 del 16/05/2018 Cc. (dep. 05/04/2019) Rv. 275807 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato residente in altro Stato dell’Unione europea - Eseguibilità all’estero - Richiesta di esecuzione nello Stato di residenza – Necessità nella preventiva manifestazione di volontà formulata prima dell'irrevocabilità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, la richiesta di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato estero di residenza dell'interessato non deve essere preceduta dalla preventiva manifestazione di tale volontà prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha ritenuto l'assimilabilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale alla categoria della "sanzione sostitutiva" descritta dall'art. 2, lett. e) del citato d.lgs., rilevando, altresì, la compatibilità della disciplina relativa agli obblighi e alle prescrizioni imposte, nonché ai relativi controlli, con la disciplina interna dell'affidamento in prova).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)