Sez. 1, Sentenza n. 16942 del 25/05/2020 Cc. (dep. 04/06/2020) Rv. 279144 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato residente in altro Stato dell’Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI - Esecuzione all’estero - Ammissibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)