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Sez. L, Sentenza n. 7772 del 23/08/1996 (Rv. 499329 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Obbligazioni pecuniarie - Inadempimento - Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - Prova - Elementi presuntivi - Limiti - Situazione concreta dello specifico creditore - Rilevanza - Allegazione di dati personalizzati - Necessità.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499329-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione del risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell'inflazione, restando escluso, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso a elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza possa tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso degli interessi bancari, prescindendo da una stretta correlazione con la concreta situazione del creditore medesimo e della valutazione di dati personalizzati che devono essere forniti dall'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)