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Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 04/03/1998 (Rv. 513327 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Mancata allegazione di fatti idonei a suffragarla - Conseguenze - Mancata rilevazione di ufficio da parte del giudice - Vizio di omessa motivazione - Sussistenza - Esclusione - Vizio di insufficiente motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513327-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

IL giudice che, in caso di mancata invocazione di una presunzione da parte dell'interessato (con conseguente difetto delle allegazioni necessarie a suffragarla), non la rilevi di ufficio non incorre, poi, in sentenza, nel vizio di omessa o contraddittoria motivazione, dovendo ritenersi implicita la pronuncia negativa circa la sussistenza della presunzione stessa. La sentenza potrà, se del caso, essere censurata sotto il solo profilo della insufficiente motivazione, consistente nella mancata rilevazione, da parte del giudicante, del fatto che gli elementi noti deponevano, con il dovuto grado di probabilità, nel senso della ricorrenza del fatto ignoto. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto la S.C. ha, altresì, escluso che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta risarcitoria di danni ulteriori - oltre quelli convenzionalmente fissati in dieci milioni - per effetto di un furto in cassetta di sicurezza, potessero costituire elementi idonei a suffragare l'ipotesi della presenza di gioielli del valore di cinquanta milioni nella cassetta stessa elementi quali la denunzia di furto con allegata copia dell'inventario dei preziosi e l'esperita istruttoria testimoniale secondo la quale i danneggiati avevano dichiarato all'ufficiale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso alla cassetta, che il valore dei beni sottratti era superiore a quello convenzionalmente stabilito a titolo di risarcimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)