Sez. 1, Sentenza n. 9839 del 19/11/1994 (Rv. 488746 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Istanza di esibizione di documenti contabili - Presentazione - Termine decennale di conservazione dei documenti - Compimento - Sopravvivenza - Distruzione dei documenti nel tempo di attesa della decisione del giudice - Predetto comportamento della parte - Argomenti di prova - Desumibilità.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
La presentazione di un'istanza di esibizione documentale, formulata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., determina nella controparte il dovere di conservare la documentazione di cui si è chiesta la esibizione fino a quando il giudice non abbia provveduto negativamente sulla istanza medesima, senza che possa assumere rilievo, in siffatta ipotesi, il sopravvenuto compimento del termine decennale di conservazione previsto dall'art. 2220 cod. civ.. Conseguentemente la distruzione al compimento del termine di conservazione sopraindicato di documenti contabili di cui l'altra parte ha chiesto l'esibizione, se è compiuta durante il tempo di attesa della decisione del giudice su detta istanza, comporta che dal comportamento tenuto dalla parte possano desumersi argomenti di prova a norma dell'art. 116 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2220, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)