Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 07/03/1997 (Rv. 502889 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Istanza di esibizione di documenti contabili - Sopravvenuta maturazione del termine decennale di conservazione dei documenti - Conseguente distruzione della documentazione nelle more della decisione del giudice - Argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. - Desumibilità.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata, nei suoi confronti, istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., la parte è tenuta a conservare la documentazione fatta oggetto di richiesta, finché il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sull'istanza stessa. A tal riguardo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fissato dall'art. 2220 cod. civ. Da ciò consegue che, pertanto, in caso di distruzione della documentazione in questione, il giudice potrà desumere, da tale comportamento della parte, argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)