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Sez. 2, Sentenza n. 19995 del 18/07/2008 (Rv. 604422 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Obbligo di pubblicitĂ  delle spese elettorali - Omissione - Sanzione amministrativa - Irrogazione ai candidati non eletti - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604422-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa trasmissione della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, al Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma, integra una violazione amministrativa, direttamente applicabile, ex art. 2, primo comma, n. 3 della legge n. 441 del 1982 ed art. 7, settimo comma della legge n. 515 del 1993 anche nei confronti dei candidati non eletti.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2 com. 1 n. 3, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7 com. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)