diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8443 del 01/04/2008 (Rv. 602412 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina della campagna elettorale - Pubblicità delle spese sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602412-01

ELEZIONI - REGIONALI

Al fine di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e di garantire gli eventuali controlli, l'art. 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, impone a tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale - anche se non hanno sostenuto oneri personali o ricevuto contributi esterni - di rendere la dichiarazione ivi prevista circa le spese sostenute per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dalla formazione politica di appartenenza; ne consegue che l'omissione di tale comunicazione giustifica l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)