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Sez. L, Sentenza n. 14397 del 10/07/2015 (Rv. 636062 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Lavoro pubblico privatizzato - Concorso interno - Natura ed effetti del bando - Diritti del vincitore di concorso - Derogabilità della decorrenza con successiva disposizione della P.A. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636062-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Ne consegue che il superamento del concorso consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento, sicché non è ravvisabile alcun profilo di nullità contrattuale nell'art. 19, comma 5, del ccnl integrativo del 21 settembre 2000, secondo cui, in coerenza con i suddetti principi, "la decorrenza giuridica ed economica del personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando", tanto più che non si verte in ipotesi di nuova assunzione e di conseguente ed eventuale violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, né, "a fortiori", della disciplina pubblicistica inerente alle assunzioni o agli inquadramenti superiori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Contr. Coll. 21/09/2000 art. 19 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)