Sez. L, Sentenza n. 25686 del 21/12/2015 (Rv. 638084 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Ambito della contrattazione collettiva integrativa - Limiti posti dalla contrattazione collettiva nazionale - Specificità - Necessità - Deducibilità da precetti generali - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che essi abbiano carattere di specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale, sicché gli stessi non possono essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva nazionale per la determinazione del trattamento economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato la decorrenza di una riqualificazione interna nella data di pubblicazione del bando, come previsto dal contratto collettivo integrativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)