Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 09/06/1994 (Rv. 486980 - 01)
Locazione - Rinnovazione - Tacita | Contratto a tempo determinato - Scadenza del termine - Contratto a tempo indeterminato - Mancata disdetta - Conduttore rimasto e lasciato nella detenzione dell'immobile - Inequivoca manifestazione della volontà delle parti di continuare il rapporto - Sufficienza - Rinnovazione dopo e nonostante la disdetta - Volontà positiva del locatore - Necessità.
Locazione - Rinnovazione - Tacita
La rinnovazione tacita della locazione, prevista dal primo comma dell'art. 1597 cod. civ., nel caso in cui, scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata, non richiede una volontà positiva del locatore, anche tacitamente manifestata, di rinnovazione del contratto, come, ai sensi dell'art. 1597, ultimo comma, cod. civ., è invece necessario per la rinnovazione dopo (e nonostante) la disdetta, perché nel caso considerato dal primo comma del citato art. 1597, in cui è mancata una manifestazione della volontà di non consentire la rinnovazione, la legge attribuisce al fatto che il conduttore mantenga e sia lasciato nella detenzione dell'immobile il significato, che gli è normalmente proprio, di inequivoca manifestazione della comune volontà delle parti di continuare il rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)