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Sez. 3, Sentenza n. 269 del 14/01/1998 (Rv. 511539 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Esclusione - Occupazione di fatto - Sussistenza - Domanda di rilascio - Ammissibilità - Considerevolezza del lasso di tempo trascorso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511539-01

LOCAZIONE - DISDETTA

Se il locatore ha comunicato al conduttore la disdetta (art. 1596 cod. civ.), anche se per un considerevole lasso di tempo - nella specie oltre quattro anni, in relazione ad un immobile adibito ad uso abitativo - non ha agito in giudizio per il rilascio, ed ha continuato a percepire i canoni di locazione, non perciò il contratto si è rinnovato (art. 1597, ultimo comma, cod. civ.), mancando una volontà contraria a quella manifestata, sì che la permanenza del conduttore costituisce occupazione di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)