Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018 Ud. (dep. 15/05/2018) Rv. 273021 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reati - Circostanze - Attenuante della riparazione del danno - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso. (Nella specie, è stata esclusa l'attenuante perché l'imputato aveva offerto, mediante lettera raccomandata, peraltro non recapitata, una somma di danaro non quantificata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)