Sez. 2, Sentenza n. 297 del 14/11/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183021 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - TRUFFA E FALSITÀ - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - TRUFFA E FALSITÀ - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - INAPPLICABILITÀ.*
Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l'interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio; i due cennati reati, oltre ad obbiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non V'è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia. (fattispecie in tema di esposizione sul parabrezza di un veicolo di disco-contrassegno, relativo al pagamento della tassa di circolazione, alterato). (V mass n 163439).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)