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Sez. 3, Sentenza n. 6226 del 17/11/1988 (Rv. 460576 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTI - EX ART. 24 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - CANONE BASE - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT - CONSIDERAZIONE UNITARIA.*
Stato
decisa il 1988-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460576-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTI - EX ART. 24 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - CANONE BASE - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT - CONSIDERAZIONE UNITARIA.*

Con riguardo alle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo per l'aggiornamento del canone di locazione, l'art. 24 della legge n. 392 del 1978 pone, come dato sul quale operare annualmente l'aggiornamento, il canone definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 (e cioè il canone-base), con la conseguenza che a tale canone di partenza occorre fare riferimento in occasione degli aggiornamenti annuali, considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato il cui dato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, indica la variazione globale della svalutazione partendo dall'anno base (giugno 1978=100) e non operando l'aggiornamento anno per anno sul canone dell'anno precedente. (Conf 6604/86, mass n 448757).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)