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Sez. 3, Sentenza n. 2135 del 31/01/2006 (Rv. 586064 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO | Inclusione della integrazione per riparazioni straordinarie - Determinazione del periodo di riferimento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586064-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - AGGIORNAMENTO

In tema di aggiornamento del canone di locazione di immobile condotto per uso di abitazione previsto dall'art.24 della legge 27 luglio 1978 n.392, il cosiddetto canone locativo base (o di partenza) da aggiornarsi è quello risultante anche dalla integrazione prevista dall'articolo 23 della stessa legge, pari cioè all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati sull'immobile locato per riparazioni straordinarie, indipendentemente sia dalla data di esecuzione delle dette opere che dalla data di decorrenza dell'aumento per la realizzazione delle medesime. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva calcolato l'aggiornamento ricomprendendovi l'integrazione di cui all'art. 23 cit. in ragione della esecuzione, nell'anno 1990, di opere di straordinaria manutenzione, respingendo la pretesa del conduttore secondo cui detta integrazione, in quanto relativa a lavori eseguiti nel 1990, doveva essere separatamente aggiornata a partire dal 1991, anno successivo alla realizzazione degli stessi).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)