Sez. 3 - , Ordinanza n. 28030 del 14/10/2021 (Rv. 662519 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere - Risarcimento in forma specifica - Danno ulteriore - Mancanza di prova - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE
Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme - indicate dall'ausiliario - al fine della riduzione in pristino, non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)