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Sez. 2, Sentenza n. 3802 del 11/04/1991 (Rv. 471619 - 01)

Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere | Risarcimento in forma specifica - Danno ulteriore - Mancanza di prova - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471619-01

Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere

Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed in particolare quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, il fatto che il giudice abbia ordinato la demolizione di opere abusive eseguite su di un fondo gravato da servitù (nella specie, di non edificare) non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore in aggiunta a quello risarcibile in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 cod. proc. civ., essendo sufficiente a tal fine l'accertamento di quella potenziale dannosità del fatto lesivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)