Sez. 1, Sentenza n. 196 del 03/12/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223027 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Requisito della "buona condotta" - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La "buona condotta" richiesta dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n.327 ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, al pari di quella richiesta dall'art. 179 cod. pen. ai fini della normale riabilitazione da condanna penale, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma postula l'instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della riabilitazione motivato dal fatto che il richiedente, già recidivo specifico, era incorso nella violazione dell'art. 116, comma 13, del Codice della strada, essendosi posto alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente).
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)