Sez. 1, Sentenza n. 39809 del 02/10/2008 Cc. (dep. 23/10/2008) Rv. 241652 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Parametri di valutazione della condotta dell'istante - Assenza di ulteriori elementi negativi - Sufficienza - Esclusione - Sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi).
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)